Alexa in tribunale: le registrazioni degli assistenti vocali possono diventare prove?

Che le nuove tecnologie abbiano rivoluzionato le nostre vite è ormai un dato di fatto. Che possano anche trasformarsi in testimoni silenziosi, pronti a raccontare ciò che avviene tra le mura domestiche, è invece una prospettiva che ancora inquieta e divide. A riaccendere il dibattito è stato un recente caso avvenuto in Florida, dove per la prima volta Alexa, il celebre assistente vocale di Amazon, è stata chiamata a “testimoniare” in un processo per omicidio.

La polizia locale ha chiesto di acquisire le registrazioni di due dispositivi Amazon Echo presenti nell’abitazione in cui si è consumata una lite mortale tra due coniugi. Un episodio che apre interrogativi anche nel nostro Paese: le registrazioni di un assistente vocale possono essere usate come prove in un processo penale?

Nel sistema giuridico italiano non esiste ancora una normativa ad hoc per i dispositivi di intelligenza artificiale domestica, ma il tema viene inquadrato all’interno della disciplina più generale delle registrazioni ambientali e delle cosiddette prove atipiche. A fare chiarezza è il Codice di procedura penale, che all’articolo 234 consente l’utilizzo in giudizio di documenti e registrazioni, purché affidabili e capaci di riprodurre fedelmente i fatti.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che anche le riproduzioni fonografiche, come quelle registrate da uno smart speaker, possono avere valore probatorio, a condizione che se ne garantisca l’integrità e la tracciabilità tecnica dal momento della registrazione al trasferimento su un supporto utilizzabile in aula.

Non mancano però i limiti. La normativa italiana vieta espressamente l’uso di prove acquisite violando disposizioni di legge, come previsto dall’articolo 191 c.p.p. Registrare una conversazione altrui a loro insaputa può integrare un reato, salvo che il registratore partecipi attivamente alla conversazione. In tal caso, la legge consente di documentare il contenuto del dialogo anche senza avvisare gli altri presenti, soprattutto se ciò serve a tutelare un proprio diritto, come avviene, ad esempio, in caso di minacce o molestie.

Diverso è il discorso per chi registra conversazioni tra terzi senza prenderne parte. In quel caso si rischia di violare la privacy domestica, tutelata dall’articolo 615 bis del Codice penale, con pene che possono arrivare fino a quattro anni di carcere. Un principio che preserva il diritto alla riservatezza nei luoghi in cui le persone hanno la legittima aspettativa di non essere ascoltate o controllate.


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Occupazioni abusive, pene più dure e sgomberi immediati: ecco cosa cambia con il nuovo Decreto Sicurezza

Il Senato ha dato il via libera definitivo al Decreto Sicurezza, un pacchetto di misure urgenti che interviene su sicurezza pubblica, tutela delle vittime e ordinamento penitenziario. Tra le novità più discusse c’è l’introduzione di un nuovo reato nel Codice penale: l’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui.

Il provvedimento, approvato con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione, punta a rafforzare la tutela della proprietà privata, un tema da sempre sensibile e spesso al centro di polemiche. Il nuovo articolo 634-bis del Codice penale prevede pene severe per chi occupa abusivamente un’abitazione altrui con violenza, minaccia o inganno, o per chi impedisce al legittimo proprietario di rientrare nella propria casa. La pena prevista oscilla tra i due e i sette anni di reclusione, più alta rispetto a quella già prevista per l’invasione di edifici o terreni.

Non solo: la stessa sanzione è prevista per chi cede a terzi un immobile occupato senza titolo, per chi riceve o versa denaro in cambio dell’occupazione e per chi, pur non partecipando direttamente, coopera o si intromette nella vicenda.

Accanto all’aspetto penale, il Decreto interviene anche sulle procedure di sgombero, storicamente lunghe e complesse. Grazie a un nuovo articolo inserito nel Codice di procedura penale, le forze di polizia potranno intervenire con maggiore rapidità. Se la denuncia riguarda l’abitazione principale del proprietario, gli agenti avranno il potere di procedere allo sgombero immediato già nella fase preliminare dell’indagine, previa autorizzazione del magistrato. In caso di resistenza, potranno eseguire il rilascio forzato dell’immobile.

Una particolare attenzione è stata riservata alle situazioni più delicate. Se l’occupazione colpisce una persona anziana, inferma o comunque incapace, il reato sarà perseguito d’ufficio, senza bisogno di querela da parte della vittima. È inoltre prevista una causa di non punibilità per chi collabori attivamente con le autorità e liberi volontariamente l’immobile.


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Processi civili in Cassazione: tempi di attesa ancora lunghi, ma con segnali di miglioramento

Vi sono segnali incoraggianti che potrebbero far sperare in un allineamento con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Italia, il Paese dove le pene restano sulla carta: solo il 3% delle multe penali viene riscosso

In Italia la vera impunità non si consuma nei tribunali, ma dopo le sentenze. Ogni anno, milioni di euro di pene pecuniarie vengono inflitte a chi ha violato il Codice penale — ma la maggior parte resta solo sulla carta. E quando le sanzioni non vengono pagate, il conto, economico e sociale, finisce per ricadere sull’intera comunità.

Da anni le cifre denunciano un sistema inefficace: tra il 2019 e il 2022, a fronte di condanne per un valore di oltre 3 miliardi di euro, lo Stato è riuscito a incassare appena il 3% di quanto dovuto. Una media drammatica, che fotografa una macchina burocratica lenta e inefficiente, dove le multe e le ammende diventano spesso crediti inesigibili.

Il problema nasce dalla farraginosità del sistema di riscossione: dalla sentenza definitiva alla cartella esattoriale passano anni, e in questo lasso di tempo molti condannati dissipano patrimoni o risultano irreperibili. Tanto che perfino la Corte costituzionale ha sottolineato come in Italia la pena pecuniaria non rappresenti un’alternativa credibile alla detenzione.

Qualcosa è cambiato con la riforma Cartabia, in vigore dall’ottobre 2022 per i reati commessi dopo il 30 dicembre dello stesso anno. Il nuovo modello, più snello e diretto, prevede che il pubblico ministero intimi al condannato il pagamento entro 90 giorni tramite PagoPA. In caso di mancato versamento, la pena viene convertita in lavori di pubblica utilità o semilibertà. I primi dati mostrano segnali incoraggianti: su oltre 60 milioni di euro da riscuotere, l’incasso si è attestato al 13,5%. Meglio di prima, ma ancora lontano da standard europei.

Il sistema, però, rischia di incepparsi per mancanza di personale e strutture adeguate. I magistrati di sorveglianza incaricati di convertire le pene non pagate in misure alternative sono pochi e gli istituti penitenziari non sempre hanno spazi disponibili per ospitare chi sconta la semilibertà. Anche le strutture per i lavori di pubblica utilità risultano insufficienti.

La situazione è ancor più critica per alcuni reati come il contrabbando, dove la maggior parte degli imputati è straniera e spesso irreperibile. Nonostante il nuovo metodo, tra il 2019 e il 2023 sono stati incassati appena 183.800 euro su 4,8 miliardi di multe inflitte per questi reati.

E c’è poi il nodo delle spese processuali. Tra perizie, consulenze e intercettazioni, lo Stato ha sostenuto oltre un miliardo di euro di spese tra il 2019 e il 2023, riuscendo a recuperarne appena il 7,3%. Una somma trattata come un normale credito ordinario, riscossa anni dopo attraverso pignoramenti parziali e in gran parte destinata a restare inevasa.

Una possibile soluzione, secondo chi lavora nel settore, sarebbe prevedere importi forfettari e immediatamente esigibili già nelle sentenze, accelerando così tempi e riscossioni. Perché uno Stato non può permettersi di fermarsi alla condanna: se non riesce a incassare il dovuto, a perdere non è solo la giustizia, ma l’intero Paese.


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Colpa medica e diritto all’informazione: niente danno biologico senza prova del nesso causale

Non basta la mancata comunicazione di una diagnosi prenatale per ottenere il risarcimento del danno biologico. A chiarirlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15076/2025, ha ribadito come le patologie successive manifestate dai genitori di un bambino nato con una malattia genetica non possano essere considerate, di per sé, conseguenza diretta della condotta omissiva del medico.

Il caso riguardava due genitori cui, durante la gravidanza, non era stata segnalata la presenza di talassemia nelle due figlie gemelle. Solo dopo la nascita, la coppia ha affrontato un lungo e difficile percorso terapeutico per le bambine, culminato con un trapianto di midollo reso possibile dalla nascita di un fratellino compatibile, concepito attraverso inseminazione artificiale con selezione genetica.

I giudici hanno riconosciuto il danno morale derivante dalla lesione del diritto dei genitori a essere pienamente informati, sottolineando che questa omissione aveva impedito loro di autodeterminarsi consapevolmente rispetto alla gravidanza e di prepararsi psicologicamente alle conseguenze della nascita di due figlie malate. Tuttavia, è stato escluso il riconoscimento del danno biologico, sia per la madre — nonostante le difficoltà affrontate tra aborti spontanei e gravidanze medicalmente assistite — sia per il padre, in assenza di una prova concreta di danno alla salute fisica.

La Suprema Corte ha inoltre negato il risarcimento del danno biologico per le malattie successive che i genitori hanno contratto, poiché non è stato dimostrato un nesso causale certo tra queste e la mancata informazione prenatale. Allo stesso modo, è stato respinto il ricorso proposto dalle due gemelle, ormai maggiorenni, che chiedevano il risarcimento per la propria condizione genetica: i giudici hanno ribadito che non esiste un diritto a nascere sani e che la responsabilità del medico non può estendersi oltre le conseguenze della sua condotta omissiva.

Infine, la Cassazione ha respinto anche il ricorso del medico e della struttura sanitaria che contestavano l’entità del danno morale riconosciuto ai genitori. La Corte ha confermato che la somma risarcitoria comprendeva correttamente tutte le sofferenze non patrimoniali, comprese quelle derivanti dalla privazione del diritto all’informazione e dall’impossibilità di compiere una scelta consapevole sul futuro della gravidanza.


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Definizione accelerata dei ricorsi in Cassazione: le Sezioni Unite fissano i confini della nuova procura speciale

Arriva dalle Sezioni Unite civili della Cassazione un importante chiarimento sull’applicazione delle nuove regole procedurali in tema di definizione accelerata dei ricorsi. Con la sentenza n. 14986 depositata il 4 giugno 2025, la Suprema Corte ha risolto una questione interpretativa riguardante l’obbligo di corredare l’istanza di decisione con una nuova procura speciale, alla luce delle modifiche introdotte dal cosiddetto “Correttivo Cartabia” (d.lgs. 164/2024).

Il nodo riguardava i giudizi pendenti avviati con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, per i quali non era ancora stata fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica. Prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo, infatti, in caso di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente era tenuto a depositare una nuova procura speciale assieme all’istanza di decisione. Un adempimento che, se omesso, conduceva all’estinzione del giudizio.

Il decreto legislativo 164/2024 ha però soppresso tale obbligo, sollevando dubbi sulla sorte dei procedimenti già in corso. La Corte di Cassazione ha ora stabilito che il nuovo regime si applica anche ai giudizi pendenti, purché la richiesta di decisione sia stata presentata dopo il 26 novembre 2024, data di entrata in vigore della riforma.

Secondo i giudici di legittimità, vale il principio “tempus regit actum”: la normativa applicabile è quella vigente al momento in cui si compie l’atto processuale. Nel caso di specie, l’atto in questione è l’istanza di decisione successiva alla proposta. Dunque, se tale istanza è stata depositata dopo il 26 novembre 2024, la mancata produzione della nuova procura non comporta più l’estinzione del giudizio e il ricorso può essere esaminato nel merito.

Diversamente, nei procedimenti in cui il termine per richiedere la decisione era già scaduto prima di tale data, resta applicabile la vecchia disciplina. In questi casi, l’assenza della nuova procura speciale comporta ancora l’estinzione del processo per difetto di una rituale istanza di decisione, indipendentemente dal contenuto della proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità o infondatezza.


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Giustizia penale più veloce e trasparente: in arrivo la digitalizzazione della Magistratura di Sorveglianza

Velocizzare le decisioni in materia di esecuzione penale, ridurre il sovraffollamento carcerario e garantire il rispetto della funzione rieducativa della pena: sono questi gli obiettivi del progetto di digitalizzazione della Magistratura di Sorveglianza, attualmente in fase di elaborazione. Una riforma considerata ormai non più rimandabile di fronte ai numeri del sistema penitenziario italiano.

Ogni anno, infatti, 42mila persone fanno ingresso nelle carceri italiane, mentre 30mila ne escono. Circa 20mila detenuti scontano pene residue inferiori ai tre anni e potrebbero accedere a misure alternative alla detenzione. Ma la gestione manuale e frammentata delle informazioni, affidata a sistemi obsoleti e privi di interoperabilità tra i vari uffici giudiziari, rappresenta un ostacolo concreto alla tempestività delle decisioni e all’efficacia dei provvedimenti.

Attualmente l’attività della Magistratura di Sorveglianza è rallentata da una serie di criticità strutturali e organizzative: mancano strumenti digitali per la verifica automatizzata del domicilio, per il caricamento delle relazioni comportamentali e per la consultazione in tempo reale dei procedimenti pendenti. La gestione documentale è ancora prevalentemente cartacea e il fascicolo digitale non è operativo, con conseguenti ritardi nell’istruttoria e nella decisione. A questo si aggiunge l’utilizzo di software obsoleti e un forte digital divide interno agli uffici giudiziari.

Per rispondere a queste inefficienze, il progetto in cantiere prevede lo sviluppo di un Sistema Informativo nazionale interoperabile degli Uffici di Sorveglianza (SIUS), integrato da una piattaforma unica per tutte le operazioni, il fascicolo telematico del detenuto, la consolle del magistrato e un portale accessibile da remoto tramite credenziali sicure. Tra le funzionalità previste, moduli intelligenti per il monitoraggio dei domicili, l’analisi automatica dei documenti e la gestione strutturata delle relazioni di comportamento.

Un ruolo strategico sarà affidato ai sistemi di Intelligenza Artificiale. La piattaforma integrerà strumenti di Natural Language Processing per l’analisi semantica delle relazioni educative e per l’individuazione di casi analoghi, offrendo così un supporto informativo avanzato al magistrato, senza mai sostituirne il giudizio.

Fondamentale, nel disegno del progetto, resta il coinvolgimento diretto degli operatori del settore: magistrati, cancellieri, educatori e personale amministrativo saranno parte attiva nella definizione degli strumenti, attraverso percorsi di formazione, rilevazioni sul campo e momenti di co-progettazione.

Sul medio-lungo termine si prevede una riduzione significativa dei tempi nella gestione dell’esecuzione penale, una maggiore uniformità dei procedimenti e ricadute concrete sulle condizioni detentive: un sistema più rapido e trasparente consentirebbe infatti di facilitare l’accesso a misure alternative, alleggerire la pressione sugli istituti penitenziari e garantire scelte più eque e umane.

Attualmente il progetto è nella fase di confronto tecnico e di raccolta dati con il coinvolgimento di università, operatori e istituzioni. La speranza è di presentare a breve i risultati delle rilevazioni sul campo e avviare un percorso condiviso con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per dare finalmente forma a una giustizia penale più moderna, sostenibile e costituzionalmente orientata.


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Giustizia e Intelligenza Artificiale: l’Europa alza l’asticella della tutela

È ufficialmente entrato in vigore il 1° agosto 2024 il Regolamento (UE) 2024/1689, meglio noto come AI Act, il primo quadro normativo europeo interamente dedicato alla regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale. Approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 giugno 2024, questo provvedimento rappresenta una svolta epocale nella gestione delle tecnologie emergenti, con un impatto diretto sui diritti fondamentali, la sicurezza e il rispetto dei valori democratici europei.

Il regolamento si fonda su un approccio “basato sul rischio”, classificando i sistemi di Intelligenza Artificiale in quattro categorie, a seconda del potenziale impatto sulle persone e sulla società: sistemi a rischio inaccettabile (vietati), sistemi ad alto rischio (soggetti a controlli stringenti), sistemi a rischio limitato e sistemi a rischio minimo.
Tra i settori sotto particolare sorveglianza, il regolamento dedica grande attenzione all’ambito giudiziario e ai processi democratici, aree dove l’utilizzo di sistemi automatici richiede tutele supplementari.

IA e giustizia: quando è considerata “ad alto rischio”

L’articolo 6 del regolamento stabilisce che i sistemi di Intelligenza Artificiale impiegati dalle autorità giudiziarie — o per loro conto — per assistere nella ricerca e interpretazione dei fatti, nella comprensione delle norme e nell’applicazione del diritto ai casi concreti devono essere classificati come “ad alto rischio”.
A confermarlo è anche l’Allegato III del regolamento, dove alla voce “Amministrazione della giustizia e processi democratici” si specifica che tali sistemi possono incidere sensibilmente sui diritti delle persone coinvolte e, di conseguenza, richiedono maggiori garanzie di sicurezza, trasparenza e controllo umano.

Il regolamento, tuttavia, precisa che non tutte le applicazioni di IA nel settore giustizia saranno automaticamente considerate pericolose. Il Considerando 40 distingue infatti tra i sistemi utilizzati per compiti amministrativi o organizzativi — come la gestione delle tabelle di assegnazione dei procedimenti o il supporto alla redazione automatizzata di documenti — e quelli destinati a incidere sul merito decisionale dei singoli casi. Solo questi ultimi saranno sottoposti alle regole più restrittive.

Sorveglianza umana e responsabilità finale

Uno dei principi cardine dell’AI Act riguarda il mantenimento della “guida umana” nei processi decisionali giudiziari. Anche laddove si faccia ricorso a strumenti di IA per attività di supporto, la decisione finale deve restare di competenza esclusiva del magistrato o dell’autorità giudiziaria.
A ribadire questo concetto è l’articolo 14, dedicato alla “sorveglianza umana”, che impone di garantire che il controllo sull’operato del sistema e la responsabilità ultima rimangano sempre affidati a una persona fisica.

Obblighi per i sistemi ad alto rischio

Per i sistemi classificati come “ad alto rischio” il regolamento prevede una serie di obblighi particolarmente stringenti. Tra questi:

  • Un sistema di gestione della qualità, che assicuri la conformità ai requisiti di sicurezza, accuratezza e robustezza definiti dall’AI Act.

  • Documentazione tecnica completa, che illustri in dettaglio il funzionamento del sistema, le logiche sottostanti e il processo di sviluppo.

  • Registrazione degli eventi di utilizzo, come log-in, log-out e altre operazioni rilevanti.

  • Requisiti di cybersicurezza, a garanzia dell’affidabilità del sistema e della protezione dei dati trattati.

Inoltre, prima dell’immissione sul mercato, i sistemi ad alto rischio dovranno essere sottoposti a una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA), prevista dall’articolo 27. Questo documento dovrà contenere informazioni dettagliate sull’utilizzo previsto del sistema, i tempi e le modalità d’impiego, le categorie di persone coinvolte, i rischi connessi e le misure di mitigazione adottate.

Uno strumento di supporto, non un sostituto

Il regolamento europeo conferma così una linea netta: l’Intelligenza Artificiale potrà rappresentare un prezioso strumento di supporto per il lavoro dei magistrati, facilitando la ricerca di precedenti giurisprudenziali, la gestione dei procedimenti o la redazione di atti. Tuttavia, l’essenza stessa della funzione giurisdizionale — il giudizio, l’interpretazione e la valutazione dei fatti — dovrà sempre restare nelle mani dei giudici.


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Legittimo impedimento, decide il giudice disciplinare: via libera alla valutazione dei certificati medici

Con una recente ordinanza, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno chiarito un principio rilevante nel contesto dei procedimenti disciplinari forensi. Il provvedimento, depositato con il numero 13081 del 2025, affronta il delicato tema del legittimo impedimento e della possibilità per il giudice disciplinare di valutare autonomamente i certificati medici presentati dagli avvocati per ottenere il rinvio di un’udienza.

Il caso nasce da un’istanza di rinvio presentata da un avvocato, il quale aveva documentato la propria assenza con un certificato attestante una sindrome da lombosciatalgia. Il Consiglio Nazionale Forense, chiamato a pronunciarsi sul rinvio, aveva respinto la richiesta, ritenendo che il documento prodotto non dimostrasse un impedimento assoluto a comparire.

L’avvocato aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice disciplinare non potesse mettere in discussione la validità di un certificato medico senza specifiche competenze sanitarie, contestando così una lesione del diritto di difesa.

La Suprema Corte ha tuttavia respinto questa impostazione. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che spetta al giudice disciplinare valutare se il certificato medico sia sufficiente a giustificare l’assenza all’udienza, senza che ciò comporti una diagnosi clinica o una perizia tecnica, ma limitandosi a verificare la coerenza e la chiarezza dell’attestazione rispetto alla richiesta di rinvio.


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Indagini digitali, stretta sui colossi del web: nuovo disegno di legge in Senato

ROMA — Arriva una svolta nelle indagini informatiche e nella regolamentazione dei servizi digitali. Nella seduta del 29 maggio 2025 il Senato ha ufficialmente annunciato la presentazione del disegno di legge n. 1505, che introduce rilevanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 231/2001 in materia di collaborazione obbligatoria degli intermediari digitali nelle indagini giudiziarie.

Dal Regolamento europeo alla normativa nazionale
Il provvedimento prende le mosse dal Regolamento UE 2022/2065, che disciplina il mercato unico dei servizi digitali e prevede per le piattaforme online l’obbligo di cooperare con le autorità nazionali nella rimozione di contenuti illegali. Tuttavia, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica al disegno di legge, l’esperienza pratica avrebbe dimostrato che le disposizioni europee, da sole, non bastano a garantire l’efficacia delle indagini, lasciando margini di impunità e ritardi nelle inchieste.

Le principali novità: log, reati specifici e sanzioni agli enti
Il testo prevede tre interventi distinti:

  1. Codice di procedura penale — Viene introdotto l’articolo 248-bis, che disciplina la richiesta obbligatoria di consegna ai prestatori di servizi intermediari dei cosiddetti file di log, ovvero i registri digitali delle operazioni svolte dagli utenti su dispositivi elettronici, fondamentali per tracciare attività sospette o illecite.

  2. Codice penale — Nascono i reati specifici di inottemperanza dolosa (art. 378-bis) e di agevolazione colposa (art. 378-ter) all’obbligo di collaborazione, con pene graduate a seconda della gravità e delle conseguenze dell’omissione. Prevista inoltre la giurisdizione italiana anche per fatti commessi all’estero, se collegati a procedimenti penali nel nostro Paese.

  3. Responsabilità degli enti — Si aggiorna anche il decreto legislativo 231/2001 con l’introduzione dell’articolo 25-decies.1, che sancisce sanzioni pecuniarie e interdittive per le società e le piattaforme digitali i cui dipendenti o rappresentanti si rendano responsabili dei nuovi reati, quando ciò avvenga nell’interesse dell’ente.

Verso un controllo più efficace del cyberspazio
Il disegno di legge segna un deciso cambio di passo nella regolamentazione dei rapporti tra autorità giudiziaria e giganti digitali, ponendo fine a una zona grigia normativa che spesso ostacolava le indagini in ambito informatico. Se approvato, il provvedimento renderà obbligatoria una più incisiva collaborazione dei soggetti digitali operanti sul mercato italiano ed europeo, a tutela della legalità e della sicurezza collettiva.


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Cassazione: notifica irregolare della cartella, cosa cambia per il contribuente

ROMA – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12981/2025, ha fatto chiarezza su un aspetto cruciale in materia di contenzioso tributario: la validità della notifica delle cartelle di pagamento in caso di difformità tra la copia della relata rilasciata al notificante e quella consegnata al contribuente.

Spesso si verifica che la copia in possesso dell’ufficio sia completa e regolare, mentre quella destinata al contribuente risulti illeggibile o addirittura priva di annotazioni sulla relata di notifica. In questi casi, la Suprema Corte ha stabilito che l’irritualità della notificazione può essere eccepita dal contribuente non per ottenere un annullamento automatico dell’atto, ma per far valere la decadenza dell’amministrazione o la prescrizione dell’azione, oppure per dimostrare la tempestività della propria impugnazione.

Un punto chiave dell’ordinanza riguarda proprio il termine per impugnare: se al contribuente viene consegnata una copia della relata in bianco, il termine per l’impugnazione non decorre. Esso viene, di fatto, “procrastinato” fino al momento in cui l’amministrazione compirà un successivo atto nel procedimento di riscossione.

Tuttavia, la Cassazione ha precisato che qualora il contribuente decida comunque di impugnare la cartella, anche in ritardo, il giudice non potrà annullarla semplicemente sulla base della nullità insanabile della notifica. Questo perché la notifica non costituisce un requisito di validità intrinseca dell’atto impositivo. In tali circostanze, il giudice sarà tenuto a procedere con un esame del merito dell’impugnazione, valutando quindi la fondatezza della pretesa tributaria.


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deposito frazionato via pec - Servicematica

Deposito frazionato via pec? Sì, ma attenzione ai termini

Se atti e documenti per la costituzione in giudizio superano i 30 Mb, il loro deposto via pec può essere effettuato in più invii. Perché…

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